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Regolamento dei concorsi

  • Art. 9
    Formazione e approvazione della graduatoria finale. Chiamata in servizio dei vincitori
    1. La graduatoria finale è formata sulla base dei punteggi finali riportati dai candidati. Nella formazione della graduatoria finale si tiene altresì conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio - come dichiarati nella domanda di partecipazione - nonché della riserva dei posti nei casi previsti dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale.
    2. La graduatoria finale è approvata dalla Commissione esaminatrice che, contestualmente, formula una relazione conclusiva, firmata dal Presidente, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.
    3. L'assunzione dei vincitori di un concorso indetto ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'assunzione dei vincitori delle selezioni di cui all'articolo 92 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con le modalità di cui al medesimo articolo. L'assunzione dei vincitori delle prove di qualificazione di cui all'articolo 55 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, preceduta dal parere del Collegio dei Questori.